Condizioni generali di vendita
Art.1 – Generale
1.1.Le presenti Condizioni Generali di Vendita hanno lo scopo di definire il rapporto tra Global Technology SA, di seguito denominato “Fornitore”, e il suo cliente, di seguito denominato “Acquirente”.Tutte le vendite dell’Acquirente vengono effettuate sulla base delle presenti condizioni generali di contratto.
1.2.Eventuali diversi termini e condizioni che l’Acquirente può stabilire sono espressamente e formalmente respinte. Tali diversi termini e condizioni dell’Acquirente saranno vincolanti solo a condizione che questi diversi termini e condizioni sono stati espressamente confermati per iscritto dal Fornitore. La mancata presa di posizione del Fornitore in relazione a tali diversi termini e condizioni non deve essere interpretato come accettazione o conferma.Se si verifica una conferma, questa conferma si applicherà solo alla questione specifica, e non influirà su precedenti o future vendite del Fornitore.
1.3.Se non diversamente specificato espressamente dal Fornitore, la vendita diventa definitiva quando il Fornitore conferma il ricevimento del modulo d’ordine inviato dall’Acquirente e aggiunge le informazioni necessarie, in particolare per quanto riguarda le condizioni del contratto, comprese eventuali deroghe specifiche alle presenti condizioni generali di vendita.
Art. 2. Consegna-Trasferimento del rischio
2.1.La consegna avverrà nel momento, nel luogo e alle condizioni indicate nella conferma di ricezione dell’ordine.
I termini di consegna concordati sono da considerarsi solo approssimativi e non sono vincolanti. Nessun ritardo nella consegna può comportare una responsabilità per il Fornitore e dà diritto all’Acquirente di chiedere il risarcimento dei danni. Se è stata concordata una data di consegna, ma la consegna viene ritardata a causa di circostanze che vanno oltre il controllo del fornitore, l’Acquirente ne sarà immediatamente informato. In tal caso la data di consegna sarà prorogata di conseguenza per la durata di tale ritardo. Il Fornitore si riserva il diritto di accettare o rifiutare l’annullamento di ordini per consegna tardiva.
2.2. 2.2. Per quanto riguarda gli ordini a programma, ogni parte di spedizione è da considerarsi come una spedizione indipendente.Al Fornitore deve essere concesso il periodo di tempo necessario per eseguire ordini di richiamo. Se viene concordato un termine vincolante per la consegna, l’Acquirente avrà diritto a richiedere, in caso di ritardo, solo l’annullamento del prodotto non ancora in fase di fabbricazione, senza chiedere il risarcimento dei danni di qualsiasi natura e solo dopo aver dato formale avviso di inadempienza al Fornitore.
2.3. 2.3. Nel caso in cui l’Acquirente non prenda in consegna la merce, il Fornitore avrà diritto, a sua discrezione, di conservare la merce a rischio e a spese dell’Acquirente in un luogo che il Fornitore ritenga idoneo e a fatturare la merce come se fosse stata consegnata, oppure recedere completamente dal contratto per quanto riguarda l’insoluto e di chiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti, nel qual caso non è necessario dare un preavviso speciale.
2.4. 2.4. Il rischio si intende trasferito all’Acquirente nel momento in cui la merce lascia lo stabilimento.Da quel momento in poi la merce viaggia a rischio dell’Acquirente. Il Fornitore declina ogni responsabilità per quanto riguarda la regolarità e la qualità dei mezzi di trasporto su rotaia, strada, aereo, mare, fiume o deposito. L’Acquirente e il suo trasportatore hanno l’intera responsabilità del carico e del trasporto. L’Acquirente stipulerà pertanto le necessarie polizze assicurative a copertura di tali rischi. Salvo diversa indicazione scritta, le parti fanno riferimento alle norme ufficiali ICC, (“Incoterms 2010”)
Art. 3 Qualità, tolleranze e accettazione
3.1.Se non espressamente stabilito diversamente per iscritto, le offerte e gli obblighi del Fornitore si riferiscono sempre a beni di ordinaria qualità commerciale secondo l’ultima edizione degli standard IPC.
3.2.Se non espressamente stabilito diversamente per iscritto, il Fornitore non garantisce che i beni siano conformi a specifiche aree di applicazione dell’attività dell’Acquirente o per uno scopo, un uso o un’applicazione specifici.
3.3.In caso di discrepanza tra i risultati dei test o delle analisi effettuate dal Fornitore e quelli del Acquirente per quanto riguarda la composizione di un prodotto, i risultati dei test del Fornitore prevarranno e saranno vincolante.
3.4.Gli scostamenti di peso, misura e qualità concordati sono consentiti entro il consueto pratica commerciale.
3.5. Le merci il cui risultato finale non può essere stimato con precisione durante la produzione possono essere fornite a più o meno il 10% della quantità ordinata e fatturata di conseguenza. Lo stesso vale per le consegne di singoli pezzi.
Art.4. Responsabilità – Garanzie – Reclami
4.1.I beni sono in perfette condizioni al momento della loro uscita dallo stabilimento.
4.2.I reclami devono essere presentati per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Tale notifica deve comprendere tutte le informazioni rilevanti relative al difetto scoperto. Sono esclusi i reclami relativi a merci che sono state trasformate. Ogni volta che il Fornitore accetta un reclamo come giustificato, l’obbligo del Fornitore consiste solo, a sua discrezione, nel discrezione, nella sostituzione o nel rimborso della merce difettosa. I Beni difettosi, che sono stati sostituiti o rimborsati, devono, su richiesta del Fornitore, essere restituiti immediatamente. In ogni caso, la responsabilità del Fornitore sarà limitata al 100% del valore fatturato del danneggiato.
4.3.Il Fornitore sarà responsabile solo nella misura specificata nel paragrafo precedente. Il Fornitore declina espressamente la responsabilità per qualsiasi altro danno o spesa di qualsiasi tipo, o per perdite consequenziali, intangibili o imprevedibili, che possono essere subite dall’Acquirente o da terzi.
4.4.Sono espressamente escluse tutte le perdite o i danni derivanti dall’interruzione della produzione.
4.5.Se l’Acquirente ha dei diritti nei confronti del Fornitore, i diritti del Fornitore nei confronti dell’Acquirente diventano immediatamente esigibili per lo stesso importo e alla stessa data dei debiti del Fornitore in caso di compensazione.
4.6.Nessun reclamo, anche se giustificato, dà diritto all’Acquirente di differire il pagamento o di modificare i termini di pagamento concordati in ogni modo possibile.
4.7. L’Acquirente farà in modo che i suoi assicuratori rinuncino a rivalersi sul Fornitore oltre i limiti ed esclusioni come sopra definite
Art. 5. Prezzi e condizioni di pagamento
5.1. Se non diversamente specificato nel contratto di vendita, i prezzi del Fornitore sono netti, tasse escluse. 5.2. I dettagli sono definiti nella conferma d’ordine.
5.2. 5.2. I pagamenti devono essere effettuati al Fornitore secondo le condizioni di pagamento indicate nella conferma di ricezione dell’ordine. Salvo accordi diversi, le fatture sono immediatamente esigibili. Ogni volta che il pagamento non è effettuato alla data di scadenza, l’Acquirente dovrà automaticamente, e senza preavviso, pagare al Fornitore la perdita di cambio e di costi, causata da questo ritardo, nonché interessi al tasso EURIBOR del Federazione bancaria dell’Unione Europea degli ultimi 3 ( tre ) mesi è aumentata del 3%, e una penalità del 10%. dell’importo totale della fattura.
5.3. In caso di annullamento di un ordine da parte dell’Acquirente, il Fornitore ha diritto ad un’indennità di annullamento di 30 per cento del valore dell’ordine, fatti salvi tutti gli altri diritti.
Art. 6. Riserva di proprietà sui beni
6.1. Tutti i beni consegnati rimarranno di proprietà del Fornitore (beni di proprietà riservata) fino al completo pagamento del prezzo e di tutti gli altri eventuali costi (tasse, interessi, ecc.). L’Acquirente non può, senza previo consenso scritto, convertire o rivendere i beni acquistati fino a quando avrà effettuato il pagamento.
6.2. 6.2. Se i beni forniti sono combinati con altri beni, il Fornitore diventa comproprietario del nuovo prodotto.
6.3.L’Acquirente non può dare in pegno gli articoli forniti né utilizzarli come garanzia. 6.4. In caso di Sequestri da parte di terzi, l’Acquirente ne informerà immediatamente il Fornitore.
Art.7 Sospensione – Risoluzione del contratto
7.1. Se, per qualsiasi motivo, l’esecuzione del contratto viene sospesa per più di 1 (un) mese, senza che sia stato raggiunto un accordo sulle modalità di esecuzione del contratto, il Fornitore può risolvere il contratto dopo un preavviso di 15 (quindici) giorni.
7.2 Il Fornitore può inoltre risolvere il contratto dopo averne dato comunicazione all’Acquirente attraverso una formale comunicazione, se quest’ultimo non adempie ai propri obblighi contrattuali entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del formale Avviso.
7.3. 7.3. Il contratto può essere risolto immediatamente dal Fornitore senza preavviso nel caso in cui vi possa essere un evento grave, che mette notevolmente a repentaglio l’esecuzione del contratto. Tale sarebbe il caso se l’Acquirente diventava insolvente, era soggetto a rettifiche giudiziarie o doveva dichiarare fallimento, se era oggetto di una procedura di nomina di un amministratore, di un agente autorizzato o di qualsiasi altro rappresentante incaricato di gestire la totalità o parte del suo patrimonio, o è diventato soggetto a qualsiasi legge in materia di fallimento, o Liquidazione.
7.4. 7.4. Se, per qualsiasi motivo, il contratto di vendita viene risolto, i depositi e i pagamenti già effettuati prima della risoluzione del contratto rimangono di proprietà del Fornitore. Inoltre, l’Acquirente deve pagare al Fornitore, fatti salvi ulteriori danni o interessi, l’importo residuo del valore contrattuale della merce consegnata.
Art. 8 Forza maggiore
8.1.Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali ritardi nella consegna dei beni nella misura in cui tale ritardo sia dovuto ad un evento di Forza Maggiore come di seguito definito.
8.2. 8.2. Gli eventi di Forza Maggiore sono eventi che esulano dal controllo del Fornitore e che si verificano dopo l’entrata in vigore del contratto. data dell’accordo contrattuale e che sono ragionevolmente imprevedibili al momento della conferma dell’ordine, i cui effetti non possono essere superati senza spese irragionevoli e/o perdita di tempo per il Fornitore.
8.3. Fermo restando il carattere generale delle disposizioni di cui sopra, i seguenti eventi saranno considerati come eventi di Forza Maggiore: catastrofi climatiche e naturali, conflitti sociali, carenze di specialisti professionali o materie prime, incidenti che incidono sulle attività di produzione, in particolare incidenti con macchinari o rifiuto di parti importanti, incidenti significativi che incidono sulla produzione dei fornitori e subappaltatori, incendi, esplosioni, azioni o guasti da parte dei servizi pubblici o del pubblico autorità, atti di guerra, sabotaggio, terrorismo, embarghi, insurrezioni, scioperi, sommosse, rivolte, pubblico vario problemi di ordine e interruzioni o ritardi nei trasporti.
8.4. Nessuna delle parti potrà essere ritenuta responsabile nei confronti dell’altra parte a seguito della cancellazione ai sensi del presente articolo nel caso in cui l’evento di Forza Maggiore superi 1 (un) mese.
Art.9 Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza
9.1. Il Fornitore mantiene la proprietà esclusiva dei disegni, piani, modelli ed eventuali documenti, che ha rilasciato e comunicato all’Acquirente o di cui l’Acquirente è venuto a conoscenza nell’ambito del contratto e dell’esecuzione dell’ordine. I documenti di cui sopra sono considerati documenti riservati e possono essere utilizzati dall’Acquirente esclusivamente ai fini dell’esecuzione del contratto stipulato con il Fornitore.
9.2. 9.2. L’Acquirente si impegna a mantenere riservate tali informazioni confidenziali e non, senza il consenso scritto del Fornitore, di divulgarlo a terzi o di utilizzarlo per qualsiasi scopo diverso da quello dell’esecuzione di questo contratto.
9.3 Al momento della risoluzione del rapporto contrattuale per qualsiasi motivo, l’Acquirente tornerà, al momento dell’esecuzione del presente contratto, tutte le informazioni riservate.
Art. 10 Clausole non valide
Qualora un punto dei presenti termini e condizioni dovesse essere dichiarato nullo o inapplicabile da un tribunale di una giurisdizione competente, i rimanenti termini e le relative disposizioni rimangono invariati e il termine o la disposizione non valida è sostituito dal termine o dalla disposizione valida applicabile.
Art. 11 Sanzioni commerciali e antidirottamento
11.1 L’Acquirente dichiara e garantisce che rispetterà tutte le leggi applicabili in materia di sanzioni commerciali.
L’Acquirente garantisce che:
– non saranno forniti beni, servizi o tecnologia (in qualsiasi forma, tramite vendita, locazione, elaborazione o altro) in violazione di tali leggi,
– i beni, i servizi o la tecnologia non sono direttamente o indirettamente destinati o potrebbero non esserlo destinati a un paese in cui sono state imposte sanzioni per tali beni, servizi o tecnologia, o in relazione a ciò per cui verrebbero utilizzati o al settore in cui verrebbero utilizzati o che altrimenti sarebbero in conflitto con le leggi sanzionatorie applicabili,
– nessuna persona o entità che sarebbe stata inserita negli elenchi ufficiali delle sanzioni nell’ambito del commercio applicabile le leggi sanzionatorie sono coinvolte o potrebbero beneficiare dei beni, dei servizi o della tecnologia.
11.2 L’Acquirente dichiara e garantisce inoltre che non dirotterà il carico verso altre destinazioni.rispetto alla destinazione indicata nell’accordo iniziale. Qualsiasi deviazione per un’altra destinazione è soggetta al consenso preventivo del Fornitore per iscritto. Se l’Acquirente viene a conoscenza di un possibile sviamento, egli deve informare immediatamente il Fornitore.
11.3 Il Fornitore può risolvere qualsiasi accordo – senza preavviso e senza alcuna responsabilità nei confronti del Acquirente – se l’Acquirente ha agito in violazione delle suddette disposizioni in materia di sanzioni commerciali o ha violato le suddette dichiarazioni e garanzie – fatte salve eventuali richieste di risarcimento da parte del Fornitore per i danni subiti a seguito di tale violazione per i quali l’Acquirente dovrà tenere indenne il Fornitore – o se l’esecuzione del contratto viola o rischia di violare in altro modo le leggi sanzionatorie.
11.4 L’Acquirente dovrà includere queste dichiarazioni e garanzie mediante una clausola perpetua in eventuali contratti successivi in base ai quali la merce viene ceduta.
Art. 12 Foro competente
12.1 Le condizioni generali saranno regolate e interpretate in conformità al diritto Italiano.
12.2. 12.2. Qualsiasi controversia derivante da o in relazione al contratto sarà soggetta all’esclusiva giurisdizione del Tribunale di Milano (MI) Italia. Il Fornitore si riserva tuttavia il diritto di portare qualsiasi controversia in una sede diversa
L’Acquirente dichiara di aver letto e accettato i suddetti termini e condizioni che formano parte integrante del contratto di vendita. Inoltre l’Acquirente dichiara di aver specificamente accettato l’articolo 2, articolo 4 e articolo 5.